Linee guida dettagliate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fulcro del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), e per la conformità agli obblighi ispettivi di ASL e INL.
La Valutazione dei Rischi è un processo documentato e obbligatorio per il Datore di Lavoro finalizzato all'identificazione dei pericoli, alla quantificazione del rischio e all'implementazione delle misure di prevenzione. Non si tratta di una semplice formalità, ma di un obbligo penale sancito dal D.Lgs. 81/08 (Art. 28) fondamentale per tutelare l'integrità dei lavoratori.
Secondo la legislazione italiana e le buone prassi INAIL, il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere in modo chiaro le seguenti sezioni:
Descrizione dei criteri adottati per la valutazione (es. Matrice PxD) in relazione alla specificità aziendale.
Definizione scritta dei ruoli e delle responsabilità (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS/RLST).
Relazione su tutti i rischi per la sicurezza e la salute connessi ai luoghi di lavoro, impianti, attrezzature e mansioni (ordinarie e straordinarie).
Termini rigorosi per la rielaborazione del documento in caso di modifiche produttive, infortuni o evoluzione normativa.
Sopralluoghi, analisi del ciclo lavorativo e consultazione preventiva del RLS per l'estrazione dei fattori di rischio.
Classificazione tecnica e oggettiva del rischio (Basso, Medio, Alto) tramite l'incrocio di Probabilità e Magnitudo (Danno).
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, con un cronoprogramma per la loro attuazione (chi fa cosa ed entro quando).
Identificazione rigorosa dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti, ove i rischi non possano essere evitati con mezzi di protezione collettiva.
Modalità di conservazione del DVR munito di data certa e delle relative firme di validazione previste per legge.
Elenco delle procedure per informare e formare (Art. 36 e 37) il personale operativo in merito ai rischi residui individuati.
| Tipologia di Attività | Tempistiche (Art. 29 D.Lgs. 81/08) | Note Normative |
|---|---|---|
| Apertura Nuova Attività | Entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività d'impresa. | Durante i 90 giorni è obbligatoria l'immediata evidenza delle misure di prevenzione provvisorie. |
| Modifiche Significative | Entro 30 giorni dalla modifica al processo o dall'inserimento di nuove macchine. | Applica anche in caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro (es. turni notturni). |
| Post-Infortunio o Sorveglianza | Immediatamente, a seguito di infortuni significativi o su richiesta del Medico Competente. | Fondamentale per rivalutare l'efficacia delle misure preesistenti. |
La mancata, incompleta o tardiva elaborazione della valutazione dei rischi espone il Datore di Lavoro a gravissime conseguenze di natura penale e amministrativa ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/08.